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10 febbraio 2012
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IMPIANTI TERMICI

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Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari ovvero impianto termico destinato alla sola produzione di acqua calda sia per riscaldamento degli ambienti che per usi igienico-sanitari, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzo del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, camini, scaldacqua unifamiliari. Più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali ad esempio stufe o radiatori individuali, sono considerati impianti termici se la loro potenza complessiva è uguale o maggiore a 15 kW.
Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:
• impianti termici con potenza inferiore a 35 kW:
- libretto di impianto
- libretto di uso e manutenzione redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto
- libretto di istruzioni fornito dal produttore
- dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 46/92 e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore della predetta legge, documentazione di cui al DPR 218/98, ove obbligatori;
- rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
• impianti termici con potenza uguale o superiore a 35 kW:
- libretto di centrale
- libretto di uso e manutenzione redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto
- libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori
- autorizzazioni amministrative (libretto matricolare d’impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori)
- dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 46/92 e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore della predetta legge, documentazione di cui al DPR 218/98, ove obbligatori;
- rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è il proprietario ovvero, nell’ipotesi di unità immobiliare affittata, l’occupate dell’unità immobiliare stessa.
In caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio.
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione può trasferire le proprie responsabilità ad un soggetto terzo (terzo responsabile) avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il compendio delle norme per l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici è contenuto nelle Linee Guida redatte dalla Regione Lombardia dalla stessa pubblicate.

A CHI RIVOLGERSI:
Ambiente ed Ecologia
Tel: 0362/511216
Fax: 0362/558720
Email: ambiente@comune.bovisiomasciago.mb.it
NON TUTTI SANNO CHE:

I controlli, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione e devono essere effettuati almeno con le cadenze di cui sotto:
• ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale inferiore a 35 kW;
• annualmente per tutti gli altri impianti tecnici
• per i generatori di calore di potenza termica uguale o superiore a 35 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l’operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione il cui originale deve essere conservato insieme a tutta la documentazione di corredo all’impianto.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione.
I manutentori sono tenuti a trasmette all’Ente competente il rapporto di controllo e avvenuta manutenzione.

NOTE:

Il servizio relativo al controllo degli impianti termici rientra nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale
Per informazioni rivolgersi alla Provincia di Milano - Ufficio Energia Tel 02/77403912 - 3827 fax 02/77403732 o visitare il sito clicca qui