Il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione è assicurato a tutti i cittadini residenti, singoli o associati.
Il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale concreto ed attuale al fine di poter predisporre la tutela di posizioni soggettive eventualmente lese.
Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
E' comunque riconosciuto l'accesso a chiunque ne faccia richiesta a:
- deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- determinazioni dei Responsabili di Servizio e relativi allegati;
- contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
- scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- ordinanze e decreti sindacali;
- documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.
Per l'accesso diretto a delibere, determine ed ordinanze: clicca qui
Per ottenere l'accesso a documenti amministrativi in posseso dell'ente, occorre persentare una richiesta anche compilando l'apposito modulo e consegnarlo all'Ufficio Relazioni con Il Pubblico
Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell'Ufficio che detiene l'atto o il documento oggetto della richiesta stessa.
La richiesta deve essere motivata, eventualmente anche con riferimento all'interesse che la legittima, e deve indicare con esattezza il documento o l'atto oggetto dell'accesso ovvero gli elementi utili alla sua individuazione. L'interessato deve documentare la propria identità e - ove occorra - i propri poteri di rappresentanza.
Il diritto di accesso informale può essere esercitato solo qualora in base al documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati. La richiesta in questo caso, viene esaminata immediatamente e senza formalità. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontri l'esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento invita l'interessato a presentare formale richiesta di accesso.
Qualora non si possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento o dell'atto, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
La richiesta formale è redatta in carta libera, preferibilmente mediante l'utilizzo di apposito modulo prestampato in duplice copia dall'Amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente (in caso di richiesta avanzata dal legale, deve essere provato il mandato; in alternativa l'istanza va sottoscritta da entrambi) e contenere gli stessi elementi previsti per la richiesta informale. E' fatta salva la regolarizzazione della domanda, a norma delle disposizioni in materia di bollo. Una delle copie è restituita al richiedente quale ricevuta.
30 giorni
La visione dei documenti e degli atti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potrà essere richiesto anticipatamente.
L'esame è effettuato dall'interessato o da persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
L'interessato ha facoltà di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti e gli atti presi in visione, ma non può asportarli dal luogo presso cui sono dati in visione, ne' tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l'applicazione delle norme penali.
Il cittadino che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose).
Il rilascio di copie può avvenire sia in forma cartacea sia con strumenti informatici laddove disponibili.
Sia il rilascio cartaceo che quello su supporto informatico sono soggetti al rimborso del costo di riproduzione ed al rimborso di accesso. La trasmissione in via telematica, di documenti e atti già esistenti su supporto informatico è esentata dai rimborsi di cui sopra.


