La Regione Lombardia concede contributi ai privati e agli enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
La LS n. 13 del 09/01/1989 ha istituito, presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti, il "Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati". Il Fondo è annualmente ripartito fra le Regioni che, a loro volta, assegnano le somme ai Comuni richiedenti. La Regione Lombardia può integrare il Fondo con stanziamenti propri.
Chi può fare domanda di contributo:
Ufficio Edilizia Pubblica - clicca qui
Gli interessati devono presentare la domanda in carta da bollo al Comune di residenza entro il 1° marzo di ciascun anno.
E' possibile reperire la modulistica nella pagina dello Sportello Online cliccando qui
- marca da bollo da € 14,62;
- certificato medico in carta semplice attestante l'handicap del disabile
- autocertificazione dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso
- copia preventivo di spesa per l'esecuzione delle opere.
Entro il 31 marzo dello stesso anno il Comune è tenuto ad espletare l'istruttoria per l'ammissibilità a contributo della domanda e a trasmettere le domande pervenute entro i temoini fissati alla Regione Lombardia.
La Regione Lombardia comunica successivamente i provvedimenti.
L. n. 13 del 9/1/1989;
Circolare Ministeriale 22 giugno 1989;
"Linee guida per l'accesso ai contributi" emesse dalla Direzione Generale casa e Opere pubbliche della Regione Lombardia
Per quanto riguarda gli edifici di edilizia residenziale pubblica la legge stabilisce che l'ente proprietario, su richiesta dell'inquilino portatore di handicap, provveda a proprie spese ad eseguire gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art.17, comma 3). In caso d'impossibilità ad effettuare modifiche idonee alle necessità del richiedente, l'ente deve favorire lo scambio con un alloggio, anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo (art. 18, comma 3).